Nell'anno 2015, non sono stati adottati provvedimenti di cui all'art 47, comma 1, del D. Lgs. 33/2013
Nell'anno 2016, non sono stati adottati provvedimenti di cui all'art 47, comma 1, del D. Lgs. 33/2013
Nell'anno 2017, non sono stati adottati provvedimenti di cui all'art 47, comma 1, del D. Lgs. 33/2013
Nell'anno 2018, non sono stati adottati provvedimenti di cui all'art 47, comma 1, del D. Lgs. 33/2013
DECRETO LEGISLATIVO n. 33/2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Sanzioni:
A. Sanzioni a carico di soggetti
1. Sanzioni disciplinari
2. Sanzioni per Responsabilità dirigenziale
3. Sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa
4. Sanzioni amministrative
5. Sanzioni di pubblicazione
B. Sanzioni a carico di enti e/o organismi
1. Sanzioni consistenti in mancato trasferito di risorse
Art. 46
Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Art. 47
Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.